Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 18/09/2001 n. 468

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera)

b) Napoli orientale

c) Gela e Priolo

d) Manfredonia

e) Brindisi

f) Taranto

g) Cengio e Saliceto

h) Piombino

i) Massa e Carrara

l) Casal Monferrato

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)

n) Pitelli (La Spezia)

o) Balangero

p) Pieve Vergonte; p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali) p-quater) Pioltello e Rodano.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi, comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma 6-bis, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione. (Omissis).

- Si riporta l'intero testo dell'art. 114 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale).

1. All'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risanamento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426". "9-ter. Con Decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".

2. - 22. (Omissis).

23. Al comma 6-bis dell'art. 23 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".

24. Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto-Legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 1996, n. 582, all'art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche). p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".

25. All'art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "p-quater). Pioltello e Rodano".

26. - 28. (Omissis).

-La Legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)". Note all'art. 1:

- Il comma 3, dell'art. 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 è riportato nelle note alle premesse.

Art. 2. Contenuti del programma nazionale

1. Il programma nazionale provvede alla

a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

b) definizione degli interventi prioritari

c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari

d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse

e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi

f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime

g) individuazione delle fonti di finanziamento

h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

Art. 3. Interventi di interesse nazionale

1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti

a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della Legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B

b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D

c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F.

2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge n. 426/1998. Note all'art. 3:

-Il comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 426/1998 è riportato nelle note alle premesse.

-Il testo dell'art. 114 commi 24 e 25 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è riportato nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 15 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivemodificazioni e integrazioni), è il seguente: "Art. 15 (Interventi di interesse nazionale).

1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonchè di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera n), del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale

b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata

d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante

e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale

f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni.

2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e il progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato nè altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.

3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.

5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente Decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'art. 10, comma 10".

Art. 4. Interventi prioritari

1. Ai fini del presente Decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.

Art. 5. Soggetti beneficiari

1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate

a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici

b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato

c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei pre- n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia

 

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